Art. 3.

      1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, il Comitato consultivo per le statistiche di genere, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

          a) formula proposte per l'armonizzazione degli indicatori e delle metodologie sensibili al genere con quelli utilizzati dalle organizzazioni internazionali;

          b) favorisce l'avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e di indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati;

          c) favorisce e promuove la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere anche attraverso il censimento di tutte le ricerche e le pubblicazioni di interesse per l'informazione statistica ufficiale inserita nel programma statistico nazionale, realizzate anche da soggetti che non fanno parte del SISTAN;

          d) effettua ricognizioni della normativa vigente finalizzate alla rilevazione di

 

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eventuali ostacoli alla produzione delle statistiche di genere proponendone le necessarie modifiche;

          e) formula suggerimenti e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere.

      3. Il Comitato individua gli indicatori all'interno delle macro aree tematiche previste all'articolo 2. Il Comitato è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, che lo presiede; da due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, indicati dalle parti sociali; da due rappresentanti dell'ISTAT; da due esperti individuati sulla base delle specifiche professionalità nel settore legislativo e degli studi di genere.
      4. Il Comitato predispone annualmente per il Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo, ai fini della sua successiva presentazione al Parlamento.
      5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità definisce, con proprio decreto, la composizione, la durata e le modalità organizzative di funzionamento del Comitato.